Andrea Rosettani • Consigliere Patrimoniale

L’ufficio postale non vuole rimborsarti il Buono Fruttifero?

La clausola PFR, “Pari Facoltà di Rimborso”, riportata sopra al Buono Fruttifero, permette a ogni singolo intestatario del Buono Fruttifero di presentarsi all’Ufficio postale e chiederne il rimborso autonomamente, senza la contemporanea presenza ed il consenso di tutti gli aventi diritto e senza dover effettuare la successione legittima.

Ti ripropongo un articolo di qualche tempo fa, che ha riscosso molto successo, relativo ai “sempreverdi” buoni fruttiferi postali.

Trovi anche la versione video in modo da fruirne al meglio.


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Buona lettura e buona visione!


Tanti anni fa, quando eri ancora un bambino, tuo nonno, in previsione di lasciarti qualche soldo per il tuo futuro, ha sottoscritto un Buono Fruttifero Postale (BFP)?
Oggi, a distanza di molti anni, il valore del buono, grazie a quanto versato dal nonno e agli interessi maturati, ha raggiunto una cifra ragguardevole e vorresti dar seguito alle volontà del tuo caro nonno, che nel frattempo, purtroppo, è passato a miglior vita?
Ti sei recato nel più vicino ufficio postale e, chiedendo all’impiegato il rimborso del buono, ti fanno mille storie e ti chiedono la Dichiarazione di Successione per pagarti la somma da te richiesta perché nel buono compare anche il nome di tuo nonno oltre al tuo?
Niente paura!
E’ una situazione che si sta verificando non di rado per due motivi:
– in giro ci sono tantissimi buoni fruttiferi sottoscritti anche 20/30 anni fa da genitori o nonni che volevano lasciare ai loro figli/nipoti cifre, anche modeste ma che potessero beneficiare di un buon rendimento e fossero facilmente trasferibili;
– gli impiegati a cui ci si rivolge potrebbero aver avuto disposizioni di non pagare da un semplice ordine interno alle Poste oppure a volte potrebbero non essere a conoscenza del fatto che il BFP può essere pagato solo ad uno degli intestatari senza necessariamente il consenso dell’altro.
Bisogna distinguere ciò che dice la legge da quello che viene comunicato come ordine interno o prassi dagli uffici postali. Naturalmente la risposta che ci viene data dall’impiegato di Poste Italiane non ha alcun valore giuridico ed è soltanto una interpretazione di comodo per tutelarsi.
Ma vediamo come stanno realmente le cose.
Se hai in mano il Buono fruttifero e guardi cosa è riportato sul retro, potrai chiaramente leggere questa indicazione:
“L’intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l’ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri Uffici, la somma qui appresso indicata:…..”
Come indicato dalla relativa giurisprudenza:

l’indicazione riportata sopra, va sotto il nome di “clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso) e permette a ciascun singolo intestatario del Buono Fruttifero di presentarsi all’Ufficio postale e chiederne autonomamente il rimborso, senza la contemporanea presenza ed il consenso di tutti gli aventi diritto e senza dover effettuare la successione legittima.

Il principio di questa norma.
Stiamo parlando di titoli che potrebbero durare anche 30 anni e quindi l’emittente ha previsto la facoltà da parte di ogni singolo cointestatario di riscuotere l’intero importo senza necessariamente la presenza degli altri cointestatari anche e, soprattutto, nel caso uno di questi possa essere deceduto.
La recente sentenza della Corte di Appello di Milano riporta testualmente:

“Buoni fruttiferi postali – Clausola di pari facoltà di rimborso – Richiesta a vista all’ufficio postale di emissione del pagamento dell’intero importo del buono comprensivo degli interessi maturati.
Ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 deve applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989, in base alla quale il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.”

La clausola di Pari Facoltà Di Rimborso (PFR) la possiamo riscontrare anche nella disciplina che il codice civile (art. 2021 c.c.) detta in materia di titoli di credito, poiché viene indicato che il possessore di un titolo a lui intestato può esercitare il diritto indicato nel titolo stesso. Tutto questo viene avvalorato da un’altra sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno (Trib. Ascoli Piceno, ord. del 25.02.2016) la quale definisce che, alla morte di uno dei cointestatari di Buoni Postali Fruttiferi con clausola PFR (facoltà di pari rimborso), le Poste non possono rifiutare la riscossione dei titoli al cointestatario superstite o agli eredi del defunto se manca il consenso di tutti.
Gli uffici postali, per tutelarsi, possono chiederti di compilare la dichiarazione di successione. Ma questo rallenterà di molto le operazioni. E’ stato emanato un ordine interno agli uffici postali, il quale indica che “la clausola p.f.r. deve intendersi inefficace a seguito del decesso di uno dei cointestatari“. Ciò nonostante, si tratta di un’interpretazione di comodo che non ha riferimenti nella legge. Si tratta, in altre parole, di semplici disposizioni aziendali interne a Poste Italiane che non hanno alcuna valenza giuridica.
Cosa fare alla luce di un comportamento ostruzionistico da parte dell’ufficio postale?
In una fase iniziale ti suggerisco di provare una soluzione bonaria della questione parlando con il direttore del tuo ufficio postale magari sostenendo le tue ragioni con i supporti di legge riportati sopra.
In caso tu non riesca per questa strada potresti rivolgerti ad un avvocato per fargli inviare una diffida scritta.
Generalmente al ricevimento di una diffida da parte di un avvocato le poste procedono con la liquidazione di quanto dovuto. Se così non fosse, in ultima istanza, si può ricorrere in tribunale.

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A presto.